(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino -Alto Adige n. 3/I-II del 17 gennaio 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2092 del 30 dicembre 2011 Emana il seguente regolamento: Art. 1 Requisiti di accesso all'attivita' 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 3 - 1. L'esercizio dell'attivita' di commercio, di vendita della stampa quotidiana e periodica o di distribuzione di carburanti e' consentito a chi e' in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 2. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Trento o da una regione; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS); c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti».