(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Trentino -Alto Adige n. 3/I-II del 17 gennaio 2012) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  2092  del  30
dicembre 2011 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Requisiti di accesso all'attivita' 
 
    1. L'art. 3 del decreto del Presidente della  Giunta  provinciale
30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 3 - 1. L'esercizio dell'attivita' di commercio, di  vendita
della stampa quotidiana e periodica o di distribuzione di  carburanti
e' consentito a chi e' in  possesso  dei  requisiti  morali  previsti
dall'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo  26  marzo
2010, n. 59. 
    2. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di  commercio
relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata  nei
confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a  chi
e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
      a) avere frequentato con esito positivo un corso  professionale
per  il  commercio,  la  preparazione  o  la  somministrazione  degli
alimenti,  istituito  o  riconosciuto  dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano, dalla Provincia autonoma di Trento o da una regione; 
      b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni,  anche
non  continuativi,  nel  quinquennio   precedente,   presso   imprese
esercenti l'attivita' nel settore  alimentare  o  nel  settore  della
somministrazione di alimenti e bevande,  in  qualita'  di  dipendente
qualificato  addetto  alla  vendita,   all'amministrazione   o   alla
preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o,  se
trattasi  di  coniuge,  parente  o  affine  entro  il   terzo   grado
dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata
dall'iscrizione all'Istituto  Nazionale  per  la  Previdenza  Sociale
(INPS); 
      c) essere in  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria
superiore o  di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola  ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi
siano previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o
alla somministrazione degli alimenti».